Art. 21.

      1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei conciliatori e degli arbitri, di seguito denominato «albo», esperti in materie giuslavoristiche, tenuto dal presidente della sezione lavoro del tribunale stesso.
      2. All'albo possono iscriversi professori universitari di materie giuslavoristiche, avvocati e commercialisti di comprovata esperienza nel campo del lavoro, consulenti del lavoro, funzionari delle direzioni provinciali e regionali del lavoro. Dopo il primo anno di attuazione della presente legge, all'albo possono iscriversi esclusivamente

 

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coloro che hanno frequentato programmi di formazione professionale per la preparazione allo svolgimento delle funzioni di conciliatore e di arbitro e ottenuto la relativa certificazione.
      3. La domanda di iscrizione all'albo, con allegati i titoli che dimostrano il possesso delle necessarie competenze, deve essere presentata al presidente del tribunale, che procede all'esame dei titoli per l'ammissione.
      4. Gli iscritti all'albo svolgono, su nomina del giudice, la funzione di conciliatori delle controversie di lavoro, ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile. Essi possono essere nominati in qualità di conciliatori nelle sedi di cui all'articolo 412-quater del codice di procedura civile.
      5. 1 giudici scelgono i conciliatori e gli arbitri tenendo conto della loro esperienza in relazione al tipo di vertenza e con modalità tali da distribuire gli incarichi tra gli iscritti all'albo, evitando profili di incompatibilità.
      6. Il presidente della sezione lavoro del tribunale vigila sul comportamento dei conciliatori, che deve essere improntato all'indipendenza e all'imparzialità nella prestazione del servizio. Egli dispone la cancellazione dall'albo quando ravvisa che non sussistono più le condizioni per il mantenimento dell'iscrizione.
      7. Il tentativo di conciliazione deve essere svolto, per quanto possibile, negli stessi locali ove hanno sede gli uffici giudiziari.
      8. Per le conciliazioni effettuate ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile ai conciliatori spetta un'indennità definita con decreto del Ministro della giustizia per ogni vertenza trattata, senza alcuna distinzione in relazione al valore della controversia. Nel caso in cui in sede di conciliazione non siano stabiliti i criteri per la ripartizione dell'onere, esso è diviso in parti uguali tra le due parti.
      9. Per le conciliazioni raggiunte ai sensi dell'articolo 412-quater del codice di procedura civile, il compenso è stabilito dalle strutture presso cui il conciliatore è chiamato,
 

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fermo restando che in mancanza di un accordo per la ripartizione dell'onere, esso è diviso in parti uguali tra le parti.